Polisportiva P.O.S.Car Bariana
 

 

Polisportiva P.O.S.Car Bariana A.s.d

Statuto


1. È costituita la P.O.S.Car A.s.D. (denominazione sociale)
associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata Società sportiva) senza fine di lucro
con sede in L.go Chiesa 1 Garbagnate Milanese (Milano)


2. La Società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di
maturazione personale e di impegno sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale
rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo
stesso proposte e organizzate. La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
La Società sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI
delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.


3. I colori sociali della Società sportiva sono Blu-Bianco.


4. La durata della società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i
principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.


5. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è ammessa l’appartenenza
associativa a tempo determinato, fatte salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si
perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Colleggio regionale dei Probiviri e, in ultima
istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri del C.S.I.


6. Gli organi della Società sportiva sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.


7. La vita della Società sportiva è regolata dall’Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l’elezione
delle cariche sociali; l’assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio
Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L’assemblea ordinaria è
valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a
voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni
vengono adottate a maggioranza dei presenti.


8. L’assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, la deliberazione relativa
al mancato rinnovo dell’affiliazione al C.S.I. e lo scioglimento della società sportiva. L’assemblea
straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera validamente con la maggioranza di metà
più uno dei presenti.


9. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta
col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee
tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci
maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
SCHEMA DI STATUTO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE.


10. Il presidente è eletto annualmente dall’Assemblea dei soci, presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo e ha la rappresentanza legale della società sportiva. In caso di assenza o impedimento
è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente
delegato.


11. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 8 componenti, eletti annualmente
dall’Assemblea dei soci. In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi
componenti uno o più vicepresidenti, il segretario e l’amministratore.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società sportiva.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società
sportive affiliate al C.S.I.


12. Il patrimonio della Società sportiva è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi versati
dai socie per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da
eventuali beni mobili e immobili di proprietà della Società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi
titolo. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
13. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci
neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
14. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell’art. 90 della
L.282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.


15. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle
vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di
associazioni senza finalità di lucro.

 

 

     
         
 
       
         


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